Art. 214 · (Art. 219 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo IX

Art. 214

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(Art. 219 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dell'interno con l'assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico.
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