Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo IX
Art. 214
223 / 234(Art. 219 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dell'interno con l'assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-214