Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo VII
Art. 208
(Art. 213 T. U. 1926).
In vigore dal 26 nov 1944
È vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
È parimente proibito:
a) seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;
b) affacciarsi alle finestre e trattenersi sulla soglia delle case dichiarate locali di meretricio;
c) fare pubblica indicazione di locali di meretricio o fare, in qualsiasi modo, offerta di lenocinio.
Le contravvenzione alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un reato più grave sono punite con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-208