Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo VII

Art. 208

(Art. 213 T. U. 1926).

In vigore dal 26 nov 1944
È vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È parimente proibito: a) seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento; b) affacciarsi alle finestre e trattenersi sulla soglia delle case dichiarate locali di meretricio; c) fare pubblica indicazione di locali di meretricio o fare, in qualsiasi modo, offerta di lenocinio. Le contravvenzione alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un reato più grave sono punite con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-208

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