Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo VII

Art. 202

(Art. 208 T. U. 1926).

In vigore dal 26 nov 1944
Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua ad essere tenuto aperto o in esercizio, ovvero è riaperto senza il preventivo permesso della autorità di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-202

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