Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo VII
Art. 202
211 / 234(Art. 208 T. U. 1926).
In vigore dal 26 nov 1944
Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua ad essere tenuto aperto o in esercizio, ovvero è riaperto senza il preventivo permesso della autorità di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-202