Art. 202 · (Art. 208 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo VII

Art. 202

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(Art. 208 T. U. 1926).

In vigore dal 26 nov 1944
Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua ad essere tenuto aperto o in esercizio, ovvero è riaperto senza il preventivo permesso della autorità di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-202