Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo VII
Art. 200
(Art. 205 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Oltre quanto è disposto dagli articoli precedenti l'autorità di pubblica sicurezza ordina la chiusura dei locali di meretricio nei casi seguenti:
1° quando risulta che i locali sono divenuti forniti d'infezione di malattie celtiche;
2° quando vi si esercita il meretricio di minorenni;
3° quando risulta che nei locali sono sottratte donne alle ispezioni o alle visite ordinate dall'autorità di pubblica sicurezza o sanitaria o che una donna allontanata per malattia è stata nuovamente ivi accolta senza certificato medico di guarigione;
4° quando si è impedito o tentato di impedire o in qualsiasi modo si è ostacolato l'accesso agli ufficiali o agli agenti di pubblica sicurezza o ai sanitari incaricati della visita o si è impedito o si è tentato di impedire o in qualunque modo ostacolato l'esercizio delle loro funzioni;
5° nel caso di recidiva nelle contravvenzioni prevedute dagli ;
6° quando chi ha diritto di disporre del locale dichiara di non volere che sia ulteriormente destinato al meretricio, tranne che la concessione del locale a tale uso sia stata fatta in iscritto da chi poteva disporre del locale medesimo. In questo caso non può essere ritirata l'autorizzazione prima del termine stabilito se questo fu fissato, e, quando non sia stato fissato, prima del termine all'uopo stabilito dall'autorità di pubblica sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-200