Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo VII
Art. 198
(Art. 203 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
È vietato all'esercente locali di meretricio di richiedere o accettare, sotto qualsiasi forma o pretesto, dalle donne accolte nei locali stessi, danaro o altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione, per garantire l'impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo.
L'infrazione a tale divieto è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-198