Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo VII
Art. 192
(Art. 196 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Oltre a quanto è disposto dall'articolo precedente, l'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di impedire che un locale possa essere adibito ad uso di meretricio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse della moralità pubblica, del buon costume o dell'ordine pubblico.
Nessun locale può essere adibito ad uso di meretricio contro la volontà del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale stesso.
Non può neppure essere adibito a tale uso un locale che per la sua speciale ubicazione e particolarmente perché vicino ad edifizi destinati all'istruzione, o all'educazione o al culto, oppure a caserme, a mercati o ad altri luoghi di pubblica riunione può offrire, a giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza, occasione a scandalo.
Quando un locale, già dichiarato di meretricio, viene a trovarsi nelle condizioni suddette, ne è ordinata la chiusura.
Storico versioni
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