Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo V

Art. 189

(Art. 193 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Il confinato non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli. Il confinato che contravviene alle disposizioni di questo capo è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. Il tempo trascorso in carcerazione preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata del confino Il confino cessa di diritto se il confinato è sottoposto a misura di sicurezza detentiva. Se al confinato è ordinata la libertà vigilata, il confinato vi è sottoposto dopo la cessazione del confino.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-189

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