Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo V

Art. 186

(Art. 190 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
All'assegnato al confino può essere, fra l'altro, prescritto: 1° di non allontanarsi dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza; 2° di non rincasare la sera più tardi e di non uscire il mattino più presto di una determinata ora; 3° di non detenere o portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere; 4° di non frequentare postriboli, osterie od altri esercizi pubblici; 5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici; 6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti; 7° di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, preposta alla sorveglianza, nei giorni che gli sono indicati, e ad ogni chiamata di essa; 8° di portare sempre con sè la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.
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