Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo V

Art. 182

(Art. 186 T. U. 1926).

In vigore dal 17 gen 1945
L'assegnazione al contino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla Commissione provinciale di cui all', su rapporto motivato del questore. Nell'ordinanza è determinata la durata. La Commissione può ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino. Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l'interrogatorio, può farsi assistere dal difensore.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-182

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