Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo V
Art. 182
(Art. 186 T. U. 1926).
In vigore dal 17 gen 1945
L'assegnazione al contino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla Commissione provinciale di cui all', su rapporto motivato del questore.
Nell'ordinanza è determinata la durata.
La Commissione può ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino.
Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l'interrogatorio, può farsi assistere dal difensore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-182