Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo V

Art. 185

(Art. 189 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Tanto nel caso di confino in un comune del Regno, quanto nel caso di confino in una colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti dall'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sua sorveglianza. L'autorità predetta, nel prescrivere al confinato di darsi a stabile lavoro, terrà conto delle necessità locali e della natura dei lavori pubblici da eseguire, secondo le determinazioni delle competenti autorità. L'assegnato al confino deve, inoltre, osservare tutte le altre prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza. Le prescrizioni predette sono trascritte sopra una carta di permanenza che è consegnata al confinato. Della consegna è redatto processo verbale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-185

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