Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo V

Art. 181

(Art. 184 T. U. 1926).

In vigore dal 17 gen 1945
Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica: 1° gli ammoniti; 2° le persone diffamate à termini dell'; 3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato,.... L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione. L'assegnazione al confino di polizia non può essere ordinata quando, per lo stesso fatto fatto, sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al confino, questa è sospesa.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 17 settembre 1940, n. 1374, convertito, senza modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1940, n. 1915 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra, il Ministero dell'interno puo' disporre l'internamento delle persone contemplate dall'art. 181 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-181

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