Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo V

Art. 180

(Art. 185 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l'obbligo del lavoro, in una colonia o in un comune del Regno diverso dalla residenza del confinato.
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