Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo VII

Art. 190

(Art. 194 T. U. 1926).

In vigore dal 19 mar 1958
Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si esercita abitualmente la prostituzione sono dall'autorità locale di pubblica sicurezza, a richiesta dell'esercente o d'ufficio, dichiarati locali di meretricio.

Note all'articolo

  • La L. 20 febbraio 1958, n. 75 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell'art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-190

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