Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo V
Art. 187
(Art. 191 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Qualora il confinato tenga buona condotta, il Ministro dell'interno può liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-187