Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo VII
Art. 191
(Art. 195 T. U. 1926).
In vigore dal 26 nov 1944
Nessun locale di meretricio può essere posto in esercizio prima della dichiarazione di cui all'articolo precedente.
Il locale abusivamente aperto è fatto chiudere dall'autorità di pubblica sicurezza entro le 24 ore.
Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio.
Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-191