Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo VII
Art. 191
200 / 234(Art. 195 T. U. 1926).
In vigore dal 26 nov 1944
Nessun locale di meretricio può essere posto in esercizio prima della dichiarazione di cui all'articolo precedente.
Il locale abusivamente aperto è fatto chiudere dall'autorità di pubblica sicurezza entro le 24 ore.
Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio.
Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-191