Art. 187 · (Art. 191 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo V

Art. 187

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(Art. 191 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Qualora il confinato tenga buona condotta, il Ministro dell'interno può liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione.
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