Regolamento del servizio del Genio civileCapo III

Art. 23

In vigore dal 8 apr 1931
Con la somma assegnata annualmente per le spese di ufficio, il capo di questo deve provvedere all'acquisto di tutti i generi di cancelleria, dei moduli e degli stampati occorrenti per i vari servizi, alla rilegatura in fine d'anno del Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici e delle pubblicazioni normalmente distribuite all'ufficio, alle spese di abbonamento telefonico, di illuminazione dei locali, di spedizione per ferrovia, di lavatura e di altre minute spese che possano occorrere. Per le spese telegrafiche e telefoniche il Ministero somministrerà annualmente agli uffici apposite anticipazioni. Per lo studio dei progetti di opere di carattere straordinario e per la gestione delle medesime, il Ministero, in base a perizia da presentarsi dal capo d'ufficio, può disporre che sia tenuto conto separato delle relative spese da giustificarsi e liquidarsi, come provviste fatte in economia, e da gravare sui fondi delle opere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-02;287#art-rds-23

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