Regolamento del servizio del Genio civile
Art. 19
In vigore dal 8 apr 1931
Il personale subalterno ha i doveri seguenti:
a) di tenere sempre perfettamente puliti i locali e i mobili d'ufficio;
b) di custodire l'ufficio nelle ore in cui è aperto al pubblico e di annunziare le persone che chiedono di conferire col capo o con qualcuno degli impiegati che vi sono addetti, sempre quando, per questi ultimi, ne abbiano ottenuto preventiva autorizzazione dal capo d'ufficio;
c) di tenersi a disposizione dell'ingegnere capo, o di chi ne fa le veci, nelle ore fuori dell'orario ordinario quando ciò sia richiesto dal servizio di piena dei corsi d'acqua o da qualsiasi altra speciale circostanza;
d) di coadiuvare il personale d'ordine nelle operazioni materiali pel movimento e l'ordinamento dei documenti di archivio;
e) di ritirare dalla posta le lettere e i pacchi diretti al capo od agli impiegati dell'ufficio e di impostare o portare a destinazione tutta la corrispondenza d'ufficio;
f) di prestare opera per tutti quei compiti manuali riguardanti il servizio che loro è assegnato dal capo o dagli altri impiegati dell'ufficio.
Quando uno dei subalterni abbia il proprio alloggio gratuito nei locali dell'ufficio, egli è obbligato a ricevere anche di notte le corrispondenze telegrafiche e telefoniche che vi pervengono, e se viene a conoscenza di notizie riguardanti piene dei corsi d'acqua ed in generale fatti o circostanze per i quali siano richiesti dall'autorità provvedimenti urgenti, deve recarsi al domicilio dell'ingegnere capo o di chi ne fa le veci per comunicargli le corrispondenze o le altre informazioni ricevute mettendosi a sua disposizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-02;287#art-rds-19