Regolamento del servizio del Genio civileCapo IV

Art. 24

In vigore dal 8 apr 1931
I capi degli uffici del Genio civile che dirigono costruzioni o servizi, la cui gestione economica non dipenda dal Ministero dei lavori pubblici, devono trasmettere a questo semestralmente uno stato sull'andamento generale dei lavori e del servizio e sulle occupazioni di ciascuno degli impiegati posti alla loro dipendenza. Gli ingegneri capi che esercitano la sorveglianza su opere gestite da enti o privati col contributo dello Stato, seguono anche la condotta e l'opera che svolgono i funzionari del Genio civile di grado inferiore al loro, posti fuori ruolo e che prestano servizio presso gli enti o privati suddetti. A richiesta del Ministero, le note di qualifica per i predetti funzionari saranno compilate dagli ingegneri capi, con le stesse modalità adottate per i funzionari dell'ufficio del Genio civile. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Ministro per i lavori pubblici: Di Crollalanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-02;287#art-rds-24

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Art. 24 Approvazione del regolamento per il servizio del Genio civile. — Testo vigente | Portale Normativo