Regolamento del servizio del Genio civile›Capo IV
Art. 24
In vigore dal 8 apr 1931
I capi degli uffici del Genio civile che dirigono costruzioni o servizi, la cui gestione economica non dipenda dal Ministero dei lavori pubblici, devono trasmettere a questo semestralmente uno stato sull'andamento generale dei lavori e del servizio e sulle occupazioni di ciascuno degli impiegati posti alla loro dipendenza.
Gli ingegneri capi che esercitano la sorveglianza su opere gestite da enti o privati col contributo dello Stato, seguono anche la condotta e l'opera che svolgono i funzionari del Genio civile di grado inferiore al loro, posti fuori ruolo e che prestano servizio presso gli enti o privati suddetti.
A richiesta del Ministero, le note di qualifica per i predetti funzionari saranno compilate dagli ingegneri capi, con le stesse modalità adottate per i funzionari dell'ufficio del Genio civile.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
Di Crollalanza.
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