Art. 1
In vigore dal 8 apr 1931
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 13 dicembre 1894, n. 568, che approva il regolamento per il servizio del Genio civile e per il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Ritenuto che mentre le norme concernenti l'ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le ispezioni straordinarie, gli incarichi speciali agli ispettori, i premi e le punizioni e le disposizioni generali e diverse contenute nel predetto regolamento sono in atto regolate da altri appositi testi, le norme invece che regolano il servizio del Genio civile sono tuttora vigenti;
Che dette norme non sono più in armonia con le attuali disposizioni legislative;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvato l'annesso regolamento per il servizio del Genio civile, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-02;287#art-rd-1