Art. 1

In vigore dal 8 apr 1931
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto 13 dicembre 1894, n. 568, che approva il regolamento per il servizio del Genio civile e per il Consiglio superiore dei lavori pubblici; Ritenuto che mentre le norme concernenti l'ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le ispezioni straordinarie, gli incarichi speciali agli ispettori, i premi e le punizioni e le disposizioni generali e diverse contenute nel predetto regolamento sono in atto regolate da altri appositi testi, le norme invece che regolano il servizio del Genio civile sono tuttora vigenti; Che dette norme non sono più in armonia con le attuali disposizioni legislative; Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: . È approvato l'annesso regolamento per il servizio del Genio civile, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-02;287#art-rd-1

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Art. 1 Approvazione del regolamento per il servizio del Genio civile. — Testo vigente | Portale Normativo