Regolamento del servizio del Genio civileCapo III

Art. 21

In vigore dal 8 apr 1931
In ogni ufficio sono tenuti regolarmente al corrente i registri prescritti dalla legge e dal regolamento sulla amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e dal regolamento sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, nonché i registri del personale, degli inventari di libri, istrumenti geodetici, mobili e di qualsiasi altro materiale di proprietà dell'Amministrazione esistente in ufficio, delle contravvenzioni, degli ordini del giorno, del protocollo, ecc., il tutto in conformità delle particolari disposizioni contenute nelle disposizioni emanate dal Ministero. Gli affari di carattere riservato vengono inscritti in un registro di protocollo particolare tenuto al corrente e conservato dallo stesso capo d'ufficio. Questi deve poi tenere nella sua stanza, o nell'anticamera, il registro delle visite che vengono eseguite, con la sua autorizzazione, dai funzionari dipendenti e cura in modo speciale che le inscrizioni vi siano fatte in conformità delle istruzioni ministeriali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-02;287#art-rds-21

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