Regolamento del servizio del Genio civile
Art. 18
In vigore dal 8 apr 1931
Gli impiegati d'ordine tengono in corrente ed in buon ordine i registri, gli atti d'ufficio e l'archivio; inscrivono nel protocollo generale, per ordine di data e di mano in mano che arrivano o che partono, le lettere e tutti gli altri documenti d'ufficio, copiano le lettere, le relazioni, i contratti e qualsiasi altro atto secondo gli ordini che ricevono dall'ingegnere capo, e provvedono alla spedizione della corrispondenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-02;287#art-rds-18