Regolamento del servizio del Genio civile

Art. 14

In vigore dal 8 apr 1931
Gli ingegneri di grado dal 7° al 10° non hanno l'incarico di dirigere una sezione, possono rimanere a disposizione dell'ingegnere capo per operazioni di campagna, per calcoli, disegni ed altri lavori di tavolo relativi allo studio di speciali problemi. Possono anche essere addetti ad una sezione diretta da un ingegnere di grado superiore o dello stesso grado ma più anziano. ln tal caso coadiuvano il capo sezione secondo gli ordini e le istruzioni che ricevono da questo. Gli ingegneri del grado 10° vengono esperimentati in servizi ed uffici differenti. Ottenuta la promozione al grado superiore, sono, per quanto è possibile, addetti al ramo di servizio pel quale hanno dimostrata più spiccata attitudine e capacità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-02;287#art-rds-14

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Art. 14 Approvazione del regolamento per il servizio del Genio civile. — Testo vigente | Portale Normativo