Regolamento del servizio del Genio civile›Capo II
Art. 10
In vigore dal 8 apr 1931
In occasione di visite per il disimpegno degli incarichi di cui all' o per disposizione del Ministro per i lavori pubblici, o dei capi degli uffici decentrati, gli ispettori accerteranno come procedono le diverse parti del servizio in genere e se il personale corrisponda alle varie esigenze del servizio stesso, e in caso di accertate deficienze proporranno i provvedimenti da adottare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-02;287#art-rds-10