Regolamento del servizio del Genio civile›Capo I
Art. 5
In vigore dal 8 apr 1931
La sorveglianza sugli uffici del Genio civile e sui servizi da essi dipendenti è esercitata dagli ispettori superiori all'uopo delegati dal Ministro.
All'esame dei progetti provvedono gli ingegneri capi e gli ispettori superiori del Genio civile nei limiti delle rispettive competenze fissate dalle leggi vigenti.
Per l'esame e l'approvazione dei progetti e per la sorveglianza degli uffici dipendenti dal Magistrato alle acque di Venezia, dai Provveditorati alle opere pubbliche pel Mezzogiorno e le Isole, dall'Alto commissariato per la città e provincia di Napoli, dall'Ispettorato per la Maremma toscana, e da quello per il servizio dell'Arno, dal Circolo d'ispezione del Genio civile di Parma e dall'ispettore superiore delegato per i servizi del terremoto a Messina, vengono seguite le norme vigenti che regolano la competenza degli Enti sopraindicati.
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