Regolamento del servizio del Genio civileCapo I

Art. 5

In vigore dal 8 apr 1931
La sorveglianza sugli uffici del Genio civile e sui servizi da essi dipendenti è esercitata dagli ispettori superiori all'uopo delegati dal Ministro. All'esame dei progetti provvedono gli ingegneri capi e gli ispettori superiori del Genio civile nei limiti delle rispettive competenze fissate dalle leggi vigenti. Per l'esame e l'approvazione dei progetti e per la sorveglianza degli uffici dipendenti dal Magistrato alle acque di Venezia, dai Provveditorati alle opere pubbliche pel Mezzogiorno e le Isole, dall'Alto commissariato per la città e provincia di Napoli, dall'Ispettorato per la Maremma toscana, e da quello per il servizio dell'Arno, dal Circolo d'ispezione del Genio civile di Parma e dall'ispettore superiore delegato per i servizi del terremoto a Messina, vengono seguite le norme vigenti che regolano la competenza degli Enti sopraindicati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-02;287#art-rds-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo