Regolamento del servizio del Genio civile›Capo I
Art. 2
In vigore dal 8 apr 1931
Gli uffici ordinari del Genio civile sono divisi, di regola, in sezioni ad ognuna delle quali è affidato uno o più dei seguenti rami di servizio:
1° servizio generale, attinente alla vigilanza sulle opere eseguite dagli enti locali;
2° derivazioni d'acqua, linee di trasmissione di energia elettrica e materie affini;
3° opere idrauliche;
4° bonifiche;
5° opere stradali;
6° opere marittime;
7° opere edilizie;
8° opere e servizi speciali dipendenti da pubbliche calamità.
Il numero delle sezioni in ogni ufficio è stabilito dal Ministro su proposta del capo dell'ufficio.
Gli uffici speciali possono anche essere divisi in sezioni quando ciò sia richiesto dall'importanza del servizio o dall'estensione del territorio. Così pure negli uffici ordinari un determinato ramo di servizio può essere diviso in due o più sezioni ed alcuni rami di servizio, di limitata importanza, possono essere riuniti in una stessa sezione. In tal caso il raggruppamento dev'essere fatto possibilmente in relazione all'ordinamento dei servizi presso l'Amministrazione centrale.
Alle sezioni di regola sono preposti ingegneri dal grado 7° al 9° ma possono esservi preposti anche ingegneri del grado 10° con almeno due anni di servizio.
Qualora le esigenze del servizio lo richiedano, le sezioni potranno, con decreto Ministeriale, essere distaccate in sedi diverse da quelle dell'ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-02;287#art-rds-2