Regolamento del servizio del Genio civile›Capo I
Art. 7
In vigore dal 8 apr 1931
Gli affari da sottoporre all'esame degli ispettori superiori, addetti al Consiglio superiore dei lavori pubblici, vengono trasmessi dalle singole Direzioni generali alla Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici cui spetta di controllare e coordinare l'azione dei predetti funzionari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-02;287#art-rds-7