Regolamento del servizio del Genio civile
Art. 11
In vigore dal 8 apr 1931
Gli ingegneri capi e gli ingegneri preposti agli uffici e alle sezioni autonome sono incaricati della direzione del servizio e ne sono responsabili.
I capi degli uffici e i capi delle sezioni autonome adempiono a tutti gli incarichi di loro competenza, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti, o che sieno ad essi affidati dal Ministero, dalla Presidenza del Consiglio superiore, dai capi degli uffici decentrati e dagli ispettori superiori del Genio civile e dai Prefetti ed in principale modo:
a) esercitano continua vigilanza sulle diverse parti di servizio affidate agli impiegati posti sotto la loro dipendenza, danno a questi le istruzioni occorrenti affinché i progetti siano studiati con diligenza e compilati secondo le norme in vigore, le minute dei progetti stessi siano regolari, complete e conformi agli originali, e, nella direzione, sorveglianza e contabilità dei lavori, vengano osservati i patti contrattuali e le disposizioni regolamentari vigenti e siano tutelati gli interessi dell'Amministrazione;
b) provvedono, sotto la loro responsabilità, alla buona conservazione dei mobili e del materiale di proprietà dell'Amministrazione esistenti nei rispettivi uffici, negli alloggiamenti e magazzini idraulici, nelle case cantoniere, ecc., e vegliano alla tutela dei diritti di proprietà e di alto dominio dello Stato sulle opere pubbliche comprese nella loro attribuzione;
c) curano la rigorosa osservanza delle disposizioni di polizia contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, dando corso ai verbali delle contravvenzioni accertate dagli agenti dell'Amministrazione, e provvedono al perfetto svolgimento dei servizi stabiliti dal regolamento per la custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua di 1ª e 2ª categoria e delle opere idrauliche annesse;
d) informano, mediante telegramma con precedenza assoluta, il Gabinetto di S. E. il Ministro per i lavori pubblici, dandone contemporaneamente notizia ai Prefetti delle Provincie interessate, di avvenimenti che possano commuovere la pubblica opinione, quali inondazioni, incendi, crolli di opere d'arte, terremoti e simili, e trasmettono poi alle competenti Direzioni generali dettagliate informazioni sull'accaduto;
e) sorvegliano i funzionari dell'ufficio e curano che ne siano compilate le note di qualifica, infliggono le punizioni di loro competenza e accordano i congedi ordinari, propongono al Ministero gli encomi, i premi di operosità, i procedimenti disciplinari, nonché tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale dipendente. Un esemplare delle note di qualifica viene conservato nell'archivio riservato dell'ingegnere capo, e quando avvenga il trasferimento di un impiegato, le note che ad esso si riferiscono, sono inviate al capo dell'ufficio presso il quale è stato destinato;
f) compilano le relazioni sui progetti e sugli affari di notevole importanza e sorvegliano affinché nella redazione dei capitolati speciali di appalto e nella determinazione dei prezzi unitari siano seguiti criteri uniformi dagli ingegneri preposti alle diverse sezioni;
g) adempiono a tutti i compiti ad essi spettanti a termini del regolamento vigente per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato;
h) procedono alle istruttorie sulle domande di derivazione e di riconoscimento del diritto d'uso delle acque pubbliche in conformità delle disposizioni in vigore. Alle visite di istruttoria relative a domande di grandi derivazioni invitano ad intervenire anche un funzionario tecnico dell'Ufficio o Sezione idrografica che ha giurisdizione sul bacino a cui la derivazione si riferisce;
i) propongono, informandone contemporaneamente i prefetti delle Provincie interessate, gli studi sulle innovazioni importanti da portare alle opere esistenti e sulla costruzione di nuove opere, e, dopo ottenutane l'autorizzazione del Ministro o dei capi degli uffici decentrati, provvedono per la compilazione dei relativi progetti;
k) esercitano un'attiva vigilanza sulle opere eseguite da Provincie, Comuni, consorzi o privati per le quali lo Stato contribuisca nella spesa sotto qualsiasi forma, sorvegliando direttamente o a mezzo dei funzionari tecnici dipendenti affinché i lavori siano condotti secondo le regole dell'arte ed in conformità dei progetti approvati e delle convenzioni stipulate fra l'Amministrazione e gli enti e privati sopradetti, ed accertando che le contabilità siano tenute secondo le norme regalamentari vigenti;
l) danno i pareri in linea tecnica sui progetti, sulle contabilità finali e sui collaudi dei lavori di interesse provinciale, comunale o consorziale che loro siano richiesti dalla Prefettura, entro i limiti delle disposizioni ministeriali ed esclusi i casi in cui tali disposizioni lo vietino. Ugualmente comunicano alla Prefettura le informazioni, gli schiarimenti ed i pareri che le possano occorrere rispetto a tutti gli affari tecnici che interessano pubbliche amministrazioni od hanno relazione con l'ordine pubblico;
m) assumono, dopo averne ottenuto l'autorizzazione del Ministero, personale straordinario, in base a contratto di lavoro, e giornalieri secondo le disposizioni vigenti;
n) provvedono mensilmente al pagamento delle indennità di trasferta dovute al personale dipendente e trasmettono al Ministero le tabelle delle indennità stesse, di quelle ad essi dovute, e di quelle che non sono a carico dello Stato in conformità delle istruzioni ministeriali.
Provvedono pure al pagamento del personale straordinario di cui alla lettera m) e in generale degli operai e dei materiali occorrenti per lavori e servizi dei quali sia stata autorizzata l'esecuzione in amministrazione diretta;
o) curano la regolare tenuta della contabilità istituita presso la locale sezione di tesoreria per i depositi provvisori di somme effettuati in relazione a domande di concessioni di qualsiasi specie;
p) trasmettono al Ministero i prospetti sullo stato del personale d'ufficio, sui progetti, sui lavori, sui prezzi del mercato e in generale su tutte le notizie statistiche richieste dal Ministero stesso nei limiti di tempo da questo prestabiliti;
q) corrispondono con le Prefetture, Intendenze di finanza, Capitanerie di porto ed altri uffici governativi, con gli ispettori superiori del Genio civile, con gli altri ingegneri capi, con gli ingegneri ed altri ufficiali del Genio civile di staccati, coi podestà, con le Amministrazioni provinciali e consorziali e con gli appaltatori dei lavori diretti dall'ufficio, ed infine col Ministero e con la Presidenza del Consiglio superiore;
r) compilano semestralmente relazioni sintetiche sull'andamento dei servizi loro affidati, con documentazioni fotografiche ove occorra, e le trasmettono al Ministero, ai capi degli uffici decentrati, agli ispettori superiori ed ai prefetti delle Provincie interessate, entro il primo mese successivo ad ogni semestre.
Storico versioni
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