Regolamento del servizio del Genio civile›Capo I
Art. 3
In vigore dal 8 apr 1931
Agli uffici e alle sezioni autonome del Genio civile, di cui all', possono essere affidati i servizi tecnici dipendenti da altri Ministeri, di concerto con questi.
In tal caso, quando l'importanza degli studi e dei lavori lo richiegga, possono essere istituite, di concerto coi Ministeri interessati e mediante personale del Genio civile, sezioni speciali negli uffici del Genio civile od anche uffici speciali del Genio civile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-02;287#art-rds-3