Regolamento del servizio del Genio civileCapo I

Art. 1

In vigore dal 8 apr 1931
Regolamento del servizio del Genio civile. . Agli uffici ordinari del Genio civile costituiti in base all' del testo unico di legge approvato con decreto Reale 3 settembre 1906, n. 522, sono affidati i servizi corrispondenti alla circoscrizione territoriale loro assegnata, rimanendo esclusa ogni loro competenza nei servizi permanenti o straordinari che siano affidati ad uffici speciali. La circoscrizione di detti uffici ordinari è generalmente quella della Provincia in cui essi hanno la sede; però, quando le esigenze di qualche servizio lo richiedano, la competenza degli uffici stessi può estendersi, per quel determinato servizio, anche al territorio di altre Provincie limitrofe. La circoscrizione degli uffici speciali stabiliti dallo stesso del citato testo unico per un determinato ramo di servizio può comprendere più Provincie. Gli uffici sono diretti normalmente da un ingegnere capo; per ragioni speciali possono tuttavia essere diretti da un ingegnere di diverso grado. Sia per servizi ordinari che per servizi speciali possono essere istituite sezioni autonome anziché uffici del Genio civile. Tali sezioni sono dirette normalmente da un ingegnere avente il grado dal 7° al 9°, o, per particolari ragioni, da un ingegnere di grado diverso. In caso di assenza o di impedimento del capo dell'ufficio, la direzione del servizio spetta al funzionario più anziano del gruppo A ed in mancanza di funzionari di tale gruppo a quello più anziano del gruppo B.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-02;287#art-rds-1

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