Regolamento del servizio del Genio civileCapo I

Art. 4

In vigore dal 8 apr 1931
La istituzione degli uffici e delle sezioni autonome è stabilita per decreto Reale. Il numero, le attribuzioni e, occorrendo, la circoscrizione e la sede delle sezioni distaccate, sono stabilite dal Ministro. L'assegnazione del personale d'ufficio alle sezioni è stabilita dall'ingegnere capo, il quale può disporre che ad una sezione siano addetti più ingegneri.
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