Regolamento del servizio del Genio civileCapo II

Art. 9

In vigore dal 8 apr 1931
Gli ispettori superiori esaminano i progetti che vengono loro trasmessi richiedendo eventualmente agli ingegneri capi gli elementi che ritenessero necessari per esprimere il loro giudizio sui progetti, e recandosi anche, quando occorra, nella località ove si debbono eseguire i lavori. Restituiscono poi i detti progetti accompagnandoli con un rapporto motivato in cui esprimono il loro parere sul merito dei progetti stessi, sul grado di urgenza e sul modo col quale si può procedere all'appalto dei lavori. Essi propongono al Ministero la compilazione dei progetti per lavori, di cui abbiano riconosciuto la necessità, e, nel periodo di compilazione dei medesimi, verificano il modo col quale sono condotti gli studi relativi e ordinano le variazioni che stimano utili nell'interesse della economia e della buona riuscita dell'opera.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-02;287#art-rds-9

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