Art. 10
Regolamento del servizio del Genio civileCapo II

Art. 10

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In vigore dal 8 apr 1931
In occasione di visite per il disimpegno degli incarichi di cui all' o per disposizione del Ministro per i lavori pubblici, o dei capi degli uffici decentrati, gli ispettori accerteranno come procedono le diverse parti del servizio in genere e se il personale corrisponda alle varie esigenze del servizio stesso, e in caso di accertate deficienze proporranno i provvedimenti da adottare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-02;287#art-rds-10