Regolamento del servizio del Genio civileCapo III

Art. 20

In vigore dal 8 apr 1931
I capi d'ufficio stabiliscono l'orario secondo il clima, le stagioni e le esigenze di servizio. Gli uffici, in ogni caso, debbono restare aperti e funzionare in ciascun giorno feriale per una durata non inferiore a sette ore, divisa in due periodi in ciascuno dei quali nessun funzionario può essere assente senza giustificato motivo. Nei giorni festivi l'ufficio deve essere aperto per non meno di tre ore durante le quali si deve trovar presente una parte dei funzionari secondo il turno che viene fissato dal capo dell'ufficio. Quando le necessità del servizio lo richiedono, tutti gli impiegati sono tenuti a prestare servizio, anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che per giustificati motivi non ne siano esonerati. Il personale subalterno deve trovarsi in ufficio, per accudire alle necessarie pulizie, un'ora prima di quella stabilita per l'inizio del primo periodo dell'orario di ufficio.
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Art. 20 Approvazione del regolamento per il servizio del Genio civile. — Testo vigente | Portale Normativo