Art. 2

In vigore dal 8 apr 1931
Il detto regolamento andrà in vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale rimanendo da tal giorno abrogate le norme sul servizio del Genio civile approvate col R. decreto 13 dicembre 1894, n. 568. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 marzo 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Crollalanza. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 307, foglio 8. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-02;287#art-rd-2

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Art. 2 Approvazione del regolamento per il servizio del Genio civile. — Testo vigente | Portale Normativo