RegolamentoCapo V

Art. 270

In vigore dal 3 gen 1931
Fuori dei casi indicati negli l'agente che sia stato sottoposto a procedimento penale per qualsiasi titolo di reato e qualunque sia l'esito definitivo del procedimento, viene successivamente sottoposto al giudizio della Commissione di disciplina la quale, nei modi indicati nell' delibera se debba rimanere nel Corpo, oppure se debba essere licenziato od espulso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-270

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 270 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo