RegolamentoTitolo XIV

Art. 273

In vigore dal 3 gen 1931
I compilatori, appena redatte le note, le trasmettono alle autorità che debbono revisionarle. Un esemplare delle note complete viene poi conservato con la massima diligenza e riservatezza dal questore o dal funzionario capo dell'ufficio Comando agenti; dal direttore della Scuola e dal funzionario comandante il nucleo agenti addetti al Ministero; l'altro esemplare deve inviarsi al Ministero. Il primo di detti esemplari segue il sottufficiale quando esso è trasferito. In caso di trasferimento che avvenga nella seconda metà dell'anno, le note debbono essere compilate e revisionate all'atto del trasferimento a cura delle competenti autorità della sede dalla quale il sottufficiale è allontanato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-273

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Art. 273 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo