RegolamentoTitolo XIV

Art. 271

In vigore dal 3 gen 1931
I funzionari che compilano o confermano le note caratteristiche sono responsabili dei torti che commettessero per trascuranza, per parzialità, per debolezza o per altri non retti motivi, come pure del danno che ne risultasse al servizio. È perciò loro stretto dovere di sperimentare e di distinguere le attitudini e le buone e cattive qualità dei loro subordinati e di descriverle con la maggiore accuratezza possibile e con la più scrupolosa imparzialità. Tutte le autorità di ogni grado devono inoltre scrupolosamente adoperarsi affinché questa responsabilità abbia anche una sanzione effettiva; e perciò, nel pronunziarsi in merito ai propri dipendenti, devono tenere stretto conto del modo come questi alla loro volta, hanno giudicato i loro inferiori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-271

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