Regolamento›Titolo XIV
Art. 274
In vigore dal 3 gen 1931
Per ogni allievo delle Scuole dev'essere istituito in doppio esemplare ed a cura del direttore, un foglio matricolare e caratteristico conforme ad apposito modello fornito dal Ministero.
Le note caratteristiche vi sono per la prima volta apposte al momento in cui l'allievo lascia la Scuola in seguito a nomina a guardia.
Un esemplare del foglio suddetto deve seguire sempre l'agente in ogni trasferimento ed è tenuto al corrente di ogni variazione dalle Questure alla cui dipendenza l'agente viene a trovarsi.
L'altro esemplare deve essere trasmesso al Ministero.
Alla fine di ogni bimestre le Questure e le Direzioni delle scuole comunicano al Ministero tutte le variazioni apportate al foglio matricolare degli agenti dipendenti.
Alla fine di ogni anno gli esemplari tenuti dalle Questure e dalle Direzioni delle scuole vengono inviati al Ministero per la parifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-274