Regolamento›Titolo XV
Art. 277
In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti hanno diritto a conseguire il collocamento a riposo con l'assegno di pensione:
a) quando abbiano compiuto 20 anni di servizio e raggiunto 45 anni di età;
b) quando, dopo 15 anni di servizio, siano divenuti inabili a continuarlo per infermità o per altra causa ovvero siano con provvedimento che non importi la perdita del diritto a pensione, licenziati di ufficio per motivi disciplinari, per riforma, per incapacità od inettitudine.
Il Ministero ha facoltà di collocare a riposo con provvedimento di autorità, gli agenti che abbiano compiuto venticinque anni di servizio e che dalla Commissione permanente di avanzamento siano giudicati non idonei ad ulteriore servizio. Il giudizio della Commissione sarà espresso con motivato parere in seguito ad esame delle note caratteristiche, delle benemerenze di servizio e dei risultati di apposita visita sanitaria.
In ogni caso nessun agente potrà essere trattenuto oltre il trentacinquesimo anno di servizio.
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