Regolamento›Titolo XV
Art. 280
In vigore dal 3 gen 1931
Agli agenti che cessano dal servizio a termini dell'. lett.
b) del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, prima di aver compiuto i venti anni di servizio, spetta il trattamento di cui all'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-280