Regolamento
Art. 284
In vigore dal 3 gen 1931
Sui fogli matricolari degli agenti sarà presa nota delle conclusioni contenute nel verbale della Commissione di cui all'articolo precedente ed in caso di ricorso degli interessati, sarà presa nota altresì delle determinazioni della Direzione di sanità militare di corpo d'armata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-284