Regolamento›Titolo XIV
Art. 275
In vigore dal 3 gen 1931
Alla fine di ogni anno ed in occasione di ogni trasferimento, col criterio di cui all'ultimo comma dell', devono essere compilate, nell'apposito quadro del foglio matricolare ed in conformità delle annotazioni in esso esistenti, le note caratteristiche delle guardie e delle guardie scelte.
Alla compilazione di tali note provvedono i funzionari di P. S. dai quali i predetti agenti dipendono.
Per le guardie e guardie scelte addette alle Scuole, le note sono compilate dai direttori o da funzionari da loro delegati: per quelle addette al Ministero sono compilate dal funzionario di P. S. che comanda il nucleo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-275