RegolamentoCapo V

Art. 267

In vigore dal 3 gen 1931
All'agente sospeso dalle funzioni e dagli assegni, a norma dell' e che sia trattenuto in locali di punizione ai sensi dell', sarà corrisposto - indipendentemente dall'eventuale assegno alimentare per la moglie ed i figli - un assegno giornaliero eguale alle quote vitto del reparto, aumentato di L. 0,50 per spese di pulizia personale e per altre necessità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-267

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Art. 267 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo