RegolamentoCapo IV

Art. 263

In vigore dal 3 gen 1931
Sono puniti secondo il Codice penale per l'Esercito e dai Tribunali militari: 1° l'ammutinamento; 2° la rivolta; 3° la diserzione qualificata, cioè con asportazione di armi da fuoco appartenenti al Corpo; 4° l'insurbodinazione con vie di fatto; 5° il rifiuto di obbedienza; 6° la vendita o alienazione di oggetti di pertinenza dello Stato. Trascorsi i cinque giorni di assenza arbitraria, nelle circostanze indicate al n. 3, l'agente viene dichiarato disertore e denunziato al Tribunale militare dalle autorità di cui l'articolo seguente, le quali cureranno la diramazione delle ricerche per l'arresto del disertore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-263

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Art. 263 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo