Regolamento›Capo IV
Art. 263
339 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Sono puniti secondo il Codice penale per l'Esercito e dai Tribunali militari:
1° l'ammutinamento;
2° la rivolta;
3° la diserzione qualificata, cioè con asportazione di armi da fuoco appartenenti al Corpo;
4° l'insurbodinazione con vie di fatto;
5° il rifiuto di obbedienza;
6° la vendita o alienazione di oggetti di pertinenza dello Stato.
Trascorsi i cinque giorni di assenza arbitraria, nelle circostanze indicate al n. 3, l'agente viene dichiarato disertore e denunziato al Tribunale militare dalle autorità di cui l'articolo seguente, le quali cureranno la diramazione delle ricerche per l'arresto del disertore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-263