Regolamento›Capo V
Art. 266
In vigore dal 17 ott 1945
Alla moglie ed ai figli minorenni dell'agente sospeso è concesso con lo stesso decreto prefettizio di sospensione dalle funzioni e dagli assegni oppure con separato decreto, pure da registrarsi alla Corte dei conti, e per, la durata della sospensione, un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio o della paga.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-266