RegolamentoCapo V

Art. 268

In vigore dal 3 gen 1931
L'agente che per delitto doloso, con sentenza passata in giudicato venga condannato alla pena della reclusione per oltre cinque giorni, od alla pena della detenzione per oltre dieci giorni od alla pena del confino per oltre un mese, viene di pieno diritto espulso dal Corpo senza intervento della Commissione di disciplina. Se trattasi di agente non sospeso dalle funzioni e dagli assegni, il Prefetto provvede che il medesimo cessi subito dal prestare servizio e sia messo senz'altro in libertà, informandone il Ministero per l'emissione del decreto di espulsione. Uguali provvedimenti vengono adottati a carico dell'agente che sia condannato a qualsiasi pena dai Tribunali militari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-268

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo